In Parlamento se ne discute da circa 40 anni. Si inizia nel 1979 con una sentenza della Cassazione che sottolinea per ciascun uomo il diritto alla salute e quindi il diritto ad un ambiente salubre.

Il tema si intreccia sia con l’Articolo 9 della Costituzione, che parla di tutela del paesaggio, ma anche con l’Articolo 32 sul diritto alla salute, con l’Articolo 2 che “garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e infine con l’articolo 44, dedicato alla protezione e all’uso più razionale del suolo.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale anche nei confronti delle generazioni future.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Riconosce e garantisce la tutela dell’ambiente come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Art. 41

L’iniziativa economica privata è libera. Essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo di recare danno all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e di sviluppo sostenibile.

L’inizio del dibattito

Il vero inizio del dibattito risale ai lavori dell’Assemblea Costituente, durante i quali fu ampio e polarizzato il dibattito attorno alla scrittura dell’Articolo 9.
La discussione prosegue con la Commissione Bozzi per la riforma costituzionale, quando si propone di introdurre un esplicito riconoscimento costituzionale del diritto all’ambiente.

La riforma della seconda parte del Titolo V della Costituzione rappresenta un passaggio importante sul tema: viene introdotto all’Art. 117 la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, pur non essendoci però un riferimento esplicito in Costituzione e non essendo definito l’ambiente come un valore costituzionale.

Diversi sono stati anche gli interventi della Corte Costituzionale, che ha definito l’ambiente non come bene immateriale, ma un bene della vita, materiale e complesso. Tutelare l’ambiente significa proteggere la vita e le sue componenti.

Nel 2003 arriva in Parlamento una proposta di legge che chiede di inserire il concetto di ambiente naturale in costituzione all’articolo 9, ma non si concretizza. Nel corso della scorsa legislatura è stata depositata invece la proposta di legge Costituzionale per modificare all’Art. 1 della Costituzione, quindi tra i principi fondamentali.

Oggi

Attualmente In Parlamento si sta discutendo di quattro proposte che puntano a modificare gli articoli 2, 9 e 41. L’iter questa volta potrebbe concludersi perché Mario Draghi si è detto favorevole all’approvazione e potrebbe quindi avere il sostegno dei due terzi dell’aula, maggioranza necessaria visto che si tratta di una riforma costituzionale.

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