Indossando le mascherine, un gruppo di fedeli prega con le braccia distese all’interno di una chiesa – Sapri, Italia

Ovvero, ecco le risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal governo che con la firma dell’ultimo Dpcm del 3 novembre ha imposto restrizioni diversificate per territori e regioni dello Stivale – aree gialla, arancione e rossa – al fine di contrastare la vertiginosa impennata dei contagi.

Una situazione in evoluzione

Con il dettaglio agli ultimi dati disponibili pubblicati alla data dell’8 novembre 2020, in ventiquattro ore l’incremento dei nuovi positivi si attesta a più 32.616, quello dei deceduti a più 331 – circa 8mila contagi e 100 decessi in meno dall’ultima rilevazione –.

La situazione della suddivisione dei territori e delle regioni a seconda della gravità di incidenza del virus, al momento nel quale scriviamo, sembra tuttavia mutevole: dopo la decretazione della sola Bolzano e di altri 10 comuni come “area rossa”, è con un’ultima ordinanza l’8 novembre lo stesso presidente della provincia Kompatscher ad intervenire  con un’ordinanza che decreta come area rossa l’intero Alto Adige. Nel decreto del governo le province di Trento e Bolzano sono comprese come “area gialla”.

I dettagli delle FAQ

Dunque in rassegna uno sguardo ad alcune delle domande e risposte elaborate che provano a comprendere una casistica che può diventare sterminata, al cospetto di un atto che interviene per arginare le conseguenze di tale eccezionale calamità.

Iniziamo dall’area gialla e parliamo di ristorazione: alla domanda se sia consentito “entrare o restare” all’interno di quei locali adibiti a tali generi di servizio dal momento che è sospeso il consumo al loro interno. Questa è la risposta del governo: “L’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali”.

All’interno della sezione “Eventi, cerimonie, riunioni”, singolare la nota sulla possibilità, o meno, di svolgimento delle assemblee di condominio in presenza. “Si – è la risposta, ma con un appunto – è fortemente consigliato svolgere la riunione di condominio in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale”.

Un focus poi sui mercatini di natale, che assimilati agli eventi fieristici restano vietati: “Tali manifestazioni – riferimento agli eventi locali con prevalente carattere commerciale – anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di natale, ma realizzati fuori dall’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate”.

Infine, per quanto concerne gli spostamenti, la possibilità senza limiti di orari nell’assistenza di parenti o amici non autosufficienti. Ma spiegano: “Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile”.

Le domande frequenti per le aree arancioni

A differenza dell’area gialla, non è possibile in questo caso lasciare il comune nel quale al momento si vive. Dunque, in relazione alla domanda se sia possibile fare la spesa in un comune diverso da quello nel quale si abita, la risposta è più complessa: “è possibile spostarsi in altri comuni per acquistare beni o usufruire di servizi solo ed esclusivamente se questi non sono disponibili nel proprio comune. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o per esempio dell’ufficio postale, o sia necessario acquistare beni di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati”.

Nell’eventualità in cui si volesse o dovesse raggiungere la seconda casa “l’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili, quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”.

Aspetti della casistica nelle aree rosse

Sorge spontaneo chiedersi come la vita continui  all’interno di alberghi e strutture ricettive con la suddivisione dell’Italia in aree gialle, arancioni e rosse. In particolar modo cosa cambi per quanto concerne la ristorazione all’interno degli stessi nelle aree arancioni e rosse.

“I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse – Rispondono – Quindi è consentita senza limiti di orario la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati”. E nel caso in cui mancasse tale servizio, ecco l’alternativa: “Il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna a domicilio, eventualmente organizzata dall’albergo, nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo”.

Viene poi fornita una specifica agli esercenti che vendono generi alimentari o beni di prima necessità: sono infatti tenuti “ad organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari o di prima necessità”.

Sugli spostamenti, è data la possibilità a chi vive nelle zone rosse di raggiunge il subitaneo luogo di culto, “per quanto possibile nei pressi della propria abitazione. Infatti l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore di un metro”.

Di seguito, il link alle FAQ sulle misure adottate dal governo

Foto di Gabriella ClareMarino; fonte unsplash.com

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